Art. 10.
(Commissione regionale per la psichiatria).

      1. In ogni regione è istituita la commissione regionale per la psichiatria (CRP), con compiti di programmazione e di verifica dell'attuazione della presente legge nonché delle leggi e dei regolamenti regionali in materia.
      2. La CRP è nominata con provvedimento regionale ed è composta da:

          a) il presidente, nominato dalla regione tra una rosa di esperti;

          b) il responsabile del servizio sanitario regionale competente per la psichiatria;

          c) i direttori del DP della regione;

          d) i direttori dei DP istituiti presso le università della regione ai sensi dell'articolo 7;

          e) cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;

          f) cinque rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli utenti psichiatrici

 

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maggiormente rappresentative a livello regionale;

          g) due rappresentanti delle associazioni scientifiche del settore psichiatrico maggiormente rappresentative a livello regionale.

      3. Con cadenza almeno annuale la CRP elabora una relazione sullo stato dei servizi regionali competenti per la psichiatria e sull'attuazione della presente legge nonché delle leggi e dei regolamenti regionali in materia. La relazione è trasmessa alla CNP, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3.
      4. Con legge regionale sono definiti i criteri per la costituzione di un organo di consultazione delle associazioni delle famiglie degli utenti psichiatrici presso ogni ASL della regione.
      5. Previo parere della CRP, la regione nomina un commissario straordinario in caso di inadempienze dei direttori dei DP regionali nell'attuazione della presente legge nonché delle leggi e dei regolamenti regionali in materia.